Descrizione
La vendita di quotidiani e periodici è la commercializzazione della stampa di quotidiani e delle riviste periodiche esercitata in chioschi-edicola o in locali commerciali.
Sono punti vendita esclusivi gli esercizi che sono previsti nel piano comunale di localizzazione e vendono quotidiani e periodici.
Sono punti vendita non esclusivi gli esercizi, che oltre ad altre merci vendono quotidiani, riviste o entrambi. Sono punti vendita non esclusivi gli esercizi presenti nel Decreto legislativo 24/04/2001, n. 170, art. 2. In questo caso la vendita può essere effettuata se il richiedente ha già avviato un'attività tra quelle elencate o deve avviarne una nuova. In funzione dell’attività svolta occorre possedere e autocertificare la documentazione necessaria.
Approfondimenti
L'attività può avere carattere stagionale ed essere esercitata anche per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a 180 giorni (Legge regionale 21/04/2020, n. 7, art. 109, com. 2).
I punti vendita esclusivi possono destinare una parte della superficie di vendita alla erogazione di servizi di interesse pubblico, inclusi quelli inerenti l'informazione e l'accoglienza turistica, alla commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali, quali pastigliaggi confezionati, prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitano di particolari trattamenti di conservazione incluse le bevande preconfezionate e pre-imbottigliate e prodotti del settore non alimentare, purché l'attività prevalente rimanga quella della vendita di quotidiani e periodici (Legge regionale 21/04/2020, n. 7, art. 110).