Descrizione
Un impianto di distribuzione carburante stradale è un complesso commerciale unitario ubicato lungo la rete stradale ordinaria e le autostrade costituito da:
- uno o più distributori
- i carburanti erogabili
- le relative attrezzature, locali e attività accessorie.
Approfondimenti
Ai fini della localizzazione degli impianti, il territorio comunale è ripartito in quattro zone omogenee, così definite (Regolamento regionale 20/01/2012, n. 1, art. 3):
- zona 1: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale (zona A)
- zona 2: le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate diverse dai centri storici e destinate prevalentemente alla residenza (zone B e C)
- zona 3: le parti del territorio destinate a nuovi o preesistenti insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale (zone D ed F)
- zona 4: le parti del territorio destinate ad attività agricole (zona E).
All’interno della zona 1 non è consentita l’installazione di nuovi impianti, la modifica ovvero il potenziamento degli impianti esistenti, la concentrazione o il trasferimento degli impianti. Possono essere conservati gli impianti esistenti purché non deturpino il particolare pregio storico-artistico ed ambientale della zona.
All’interno delle zone 2, 3 e 4 è consentita l’installazione di impianti stradali di distribuzione di carburanti, nonché le autonome attività commerciali integrative.
La Legge 04/08/2017, n. 124 prevede l’introduzione di un'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale ed autostradale, a cui i titolari dell’autorizzazione o concessione hanno l'obbligo di iscriversi entro il 24 agosto 2018.
L'iscrizione avviene tramite una piattaforma informatica. La pratica e i relativi allegati saranno automaticamente inoltrati al Ministero dello Sviluppo Economico e resi successivamente interoperabili a Regione o Provincia autonoma, Comune, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e OCSIT per gli aspetti di competenza.
Quando si presenta la documentazione occorre possedere tutte le autorizzazioni in materia ambientale necessarie per svolgere l'attività. Esempi di autorizzazioni in materia ambientale sono:
Per gli scarichi idrici
Relativamente allo scarico in fognatura:
- per le acque reflue industriali occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
- per le acque di prima pioggia, occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
- per le acque reflue assimilate alle domestiche occorre possedere apposita attestazione
- per le acque reflue domestiche (servizi igienici) l'ente competente è il gestore del servizio di fognatura e depurazione (per i gestori che la richiedono, occorre anche la comunicazione di scarico domestico).
Relativamente allo scarico nei corsi d'acqua superficiali e negli strati superficiali del suolo e sottosuolo (pozzo perdente, subirrigazione) occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).
Per il rischio incendio
Per le attività soggette a rischio incendio previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio.
Per capire se l'attività svolta è soggetta a questi adempimenti, è possibile consultare l'apposito dizionario.
L'installazione e l'esercizio di nuovi impianti, l'installazione di impianti di carburante a uso privato, la ristrutturazione totale dell'impianto e l'aggiunta di nuovi carburanti diversi da quelli già autorizzati sono soggette a collaudo, ai fini della messa in esercizio degli impianti (Legge regionale 21/04/2020, n. 7, art. 125).
Per ottenere il collaudo dell'impianto occorre presentare domanda alla Regione e al Comune come previsto dalla Legge regionale 21/04/2020, n. 7, art. 140.
La Regione convoca la commissione di collaudo entro 30 giorni dalla domanda. Il collaudo è effettuato da una apposita commissione costituita dai soggetti elencati dalla Legge regionale 21/04/2020, n. 7, art. 140 alla presenza di un rappresentante del titolare dell'autorizzazione petrolifera
In attesa del collaudo, il SUAP può autorizzare l’esercizio provvisorio dell'impianto per un periodo non superiore a 180 giorni prorogabili solo in caso di comprovata forza maggiore (Legge regionale 21/04/2020, n. 7, art. 140, com. 9).
Sono soggette ad autorizzazione:
- la ristrutturazione totale dell'impianto
- l'aggiunta di nuovi carburanti diversi da quelli già autorizzati
- la trasformazione di un impianto da servito ad automatizzato senza la presenza del gestore.
Per ogni altra modifica dell'impianto è necessario presentare una comunicazione come previsto dalla Legge regionale 21/04/2020, n. 7, art. 126.
Gli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico e privato sono sottoposti a verifiche di idoneità tecnica al momento del collaudo ed entro 15 anni dalla precedente verifica in modo da garantire costantemente la sicurezza sanitaria e ambientale (Decreto legislativo 11/02/1998, n. 32, art. 1, com. 5).
I nuovi impianti e gli impianti esistenti possono essere dotati di autonomi servizi per l'autoveicolo e per l'automobilista quali: officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, servizi informativi di interesse generale turistico, aree attrezzate per autocaravan, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, rete internet, bancomat, punto telefonico pubblico, strutture ricettive e commerciali (Legge regionale 21/04/2020, n. 7, art. 141).
Se si somministrano alimenti e bevande occorre presentare segnalazione certificata di inizio attività per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in esercizi posti nelle aree di servizio e/o nelle stazioni.